Bagni chimici: tutto quello che devi sapere

All’apertura di un cantiere edile, qualora non fossero presenti strutture igienico-sanitarie, è obbligatoria l’installazione di dispositivi sanitari mobili, comunemente definiti bagni chimici, rispettosi delle necessità dei dipendenti e conformi alle normative igieniche nazionali ed europee.

L’installazione dei suddetti presidi igienici è di responsabilità del datore di lavoro; è tendenzialmente un’operazione comoda ed economica, poiché può essere effettuata pressoché ovunque e non necessita di allacciamenti idrici e fognari.
Questa soluzione, per quanto possa essere semplice e pratica, non può essere adottata in qualsiasi situazione; difatti le installazioni in cantiere devono rispondere a una serie di normative ben precise, da osservare accuratamente per tutta la durata dei lavori sino a chiusura del cantiere stesso.

Vediamo, quindi, quali caratteristiche e quali norme deve rispettare il wc mobile.

Curiosità l’espressione “bagni chimici”, entrata ormai nel linguaggio comune, è sbagliata; sarebbe infatti più corretto parlare di “bagni mobili”. Perchè? Gli agenti chimici disgreganti, adoperati in passato, sono stati progressivamente sostituiti da prodotti più naturali ed ecosostenibili.

NORMATIVA E CARATTERISTICHE

Il D.Lgs.81/2008 è stato il primo decreto italiano a regolare l’utilizzo dei bagni mobili: esso prevedeva specifici standard di pulizia e la presenza, in ogni area di lavoro, di almeno 1 gabinetto ogni 10 impiegati, con caratteristiche idonee a minimizzare ogni rischio igienico-sanitario.

Con le sempre più numerose aperture di cantieri edili, è divenuta necessaria una regolamentazione specifica e dettagliata del settore: tale esigenza ha trovato risposta nella normativa europea EN 16194/2012, poi riprodotta in Italia dalla norma UNI EN 16194.
Questa ribadisce alcune disposizioni della precedente legislazione come, ad esempio, il rapporto 10 : 1 tra il numero di lavoratori e il numero di bagni chimici.

N.B. nei lavoratori vanno inclusi anche eventuali addetti al cantiere, subappaltatori e soggetti che svolgono attività di vigilanza e direzione dell’opera.

Riguardo dimensioni e distanze, ogni bagno deve avere: 

  • spazio interno di almeno 1 m2 con una altezza minima di 2 m;
  • distanza tra il bagno e la postazione di lavoro non superiore ai 100 m. Nel caso in cui il cantiere si sviluppi su più piani, va installato almeno 1 bagno chimico ogni 2 piani.

Deve predisporsi un adeguato sistema di ventilazione e una porta apribile sia internamente che esternamente, con un apposito indicatore che segnali all’esterno che il bagno è occupato.
Vengono poi previsti ulteriori obblighi, atti a garantire sicurezza, igiene e comodo utilizzo da parte degli utenti:

  • Il presidio dev’essere adeguatamente illuminato all’interno e possedere un gancio appendiabiti;
  • Disporre di una sufficiente quantità di carta igienica e di un cestino porta rifiuti;
  • Avere in dotazione una tavoletta o altra tipologia di appoggio per consentire la posizione accovacciata;
  • Essere realizzato con materiali plastici, o altri materiali particolarmente resistenti alle polveri, che ne assicurino un’agevole pulizia;
  • Disporre di un serbatoio con sfiato esterno, che sia a caduta, a ricircolo o ad acqua pulita.
  • Possedere accessori minimi quali lavamani, specchio, dispenser di sapone e carta per asciugarsi le mani.

BAGNI PER DISABILI

La normativa definisce disposizioni anche per l’installazione di bagni per disabili.
I dispositivi sanitari devono essere fruibili con la sedia a rotelle, rendendo l’entrata accessibile al livello del suolo, senza gradini o piani inclinati. La porta deve avere una larghezza minima di 80 cm e l’interno una larghezza e profondità non inferiore ai 140 cm. Va equipaggiato con corrimano e con lavabo dotato di rubinetto a leva.

MULTE E SANZIONI

Come sappiamo le normative, che si pongono come principale obiettivo la tutela e salute del lavoratore, non possono essere ignorate; pena è una multa, per il datore di lavoro, che va dai 500 ai 2000 euro.