Incentivare le imprese che investono in beni strumentali

Negli ultimi anni, la digitalizzazione dei cantieri si è rivelata un’operazione sempre più importante e necessaria nel mondo dell’edilizia. Un’operazione impegnativa e onerosa, resa economicamente sostenibile grazie all’accesso ad alcune agevolazioni fiscali.

Il Piano Nazionale Transizione 4.0 è un pacchetto di incentivi volti a facilitare gli investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica ad uso produttivo e tecnologie digitali da parte delle aziende. Le agevolazioni riguardano tutti i beni strumentali innovativi interconnessi, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti.

La finalità è quella di supportare le imprese nel progresso e nello sviluppo tecnologico, rendendole in grado di operare in un contesto socio-economico sempre più digitalizzato e competitivo.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:

  1. Beni strumentali – Allegato A
  2. Beni strumentali – Allegato B
  3. Altri beni strumentali materiali
  4. Altri beni strumentali immateriali

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

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